Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Anche i soci e i liquidatori possono avere interesse alla dilazione.

L’applicativo tiene conto dei correttivi congiunturali e consente di inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 già inviata.

Il requisito ex art. 25 del DPR 600/73 va verificato sulla base di tale criterio se le attrezzature sono utilizzate in parte in Italia e in parte all’estero.

L’approccio look through potrebbe riguardare anche le polizze estere unit e index linked.

Nella compensazione impropria inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle eccezioni.

Al fine del limite annuale, la sospensione comminata in sede penale non si somma a quella cautelare applicata dal consiglio forense.

Occorre verificare anche l’avvenuta iscrizione della STP presso gli altri ordini professionali.

Anche gli eventi in albergo andranno a incidere sul tasso aziendale e sono indennizzabili.

La legge prescrive tale durata, ma la trascrizione dura un triennio.

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle Partecipazioni non quotate, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei Terreni (agricoli e edificabili).

Per il 2023, quindi, sarà consentito a Persone fisiche, Società semplici ed Enti non commerciali di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° Gennaio 2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15 Novembre 2023, un professionista abilitato (Dottore commercialista, Ingegnere, Geometra, ecc.) rediga e asseveri la Perizia di stima della partecipazione o del terreno.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’Imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 15 Novembre 2023;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Torino 12 Gennaio 2023