Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Anche i soci e i liquidatori possono avere interesse alla dilazione.

L’applicativo tiene conto dei correttivi congiunturali e consente di inviare la revoca di un’adesione al CPB 2025-2026 già inviata.

Il requisito ex art. 25 del DPR 600/73 va verificato sulla base di tale criterio se le attrezzature sono utilizzate in parte in Italia e in parte all’estero.

L’approccio look through potrebbe riguardare anche le polizze estere unit e index linked.

Nella compensazione impropria inapplicabili le norme processuali che pongono preclusioni o decadenze alla proponibilità delle eccezioni.

Al fine del limite annuale, la sospensione comminata in sede penale non si somma a quella cautelare applicata dal consiglio forense.

Occorre verificare anche l’avvenuta iscrizione della STP presso gli altri ordini professionali.

Anche gli eventi in albergo andranno a incidere sul tasso aziendale e sono indennizzabili.

La legge prescrive tale durata, ma la trascrizione dura un triennio.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.