Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La normativa tributaria, sulle imposte sia dirette che indirette, incentiva tale riorganizzazione procedendo a un conferimento in una società.

Si delinea il quadro normativo a poco più di 5 mesi dal primo Omnibus package on sustainability: mancano indicazioni per le small mid-caps.

Appello a rischio inammissibilità se notificato all’incorporata.

Ai fini del rilascio della patente a crediti i requisiti sono i medesimi previsti dal DLgs. 81/2008.

Definite le causali aggiuntive che legittimano l’apposizione di un termine fino a 24 mesi.

L’autorizzazione alla continuazione dell’attività nonostante la perdita del capitale sociale rientra nella previsione dell’art. 2476 comma 8 c.c..

Definitive le disposizioni del DL 84/2025 che estendono al conferimento d’azienda le norme di contrasto al commercio delle perdite fiscali.

Prorogato al 15 settembre 2025 il termine entro cui i Comuni devono approvare il prospetto delle aliquote IMU per il 2025.

L’assunto non vale se il cliente è un soggetto passivo che non può detrarre l’imposta.

Illegittima per contrasto con la direttiva “madre-figlia” l’imposizione del 50% dei dividendi delle partecipate estere.

Il regime di non imponibilità IVA non viene meno se l’acquirente trasporta i beni fuori dall’Ue.

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle Partecipazioni non quotate, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei Terreni (agricoli e edificabili).

Per il 2023, quindi, sarà consentito a Persone fisiche, Società semplici ed Enti non commerciali di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° Gennaio 2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15 Novembre 2023, un professionista abilitato (Dottore commercialista, Ingegnere, Geometra, ecc.) rediga e asseveri la Perizia di stima della partecipazione o del terreno.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’Imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 15 Novembre 2023;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Torino 12 Gennaio 2023