Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La possibilità va esercitata in conformità al principio di correttezza e buona fede e in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale dell’uso aziendale.

Il beneficio può essere fatto valere dalle società italiane con partecipazioni almeno pari al 25%.

Anche in caso di sospensione del teleriscaldamento, il condomino può utilizzare fonti alternative per riscaldare la propria abitazione.

In questo ambito non si applica il principio delle Sezioni Unite sulla confisca nel concorso di persone nel reato.

Le imprese indicate negli elenchi “no click day” sono già ammesse e devono caricare la documentazione entro il 14 luglio prossimo.

La problematica si intreccia con la sospensione degli 85 giorni.

I provvedimenti di variazione producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica.

Da CNDCEC e FNC esemplificazioni pratiche per la formulazione del giudizio del revisore e per le osservazioni dei sindaci.

Le quote di stipendio pignorate incidono sul reddito disponibile.

La norma del DL “Cura Italia” si limita a escludere l’imputabilità dell’inadempimento.

Per il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti sarebbe obbligatoria.

Il DM 16 giugno 2025 ha definito i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare il nuovo modello di comunicazione.

Svista da correggere in occasione di uno dei prossimi aggiornamenti al modello.

Slittano al 21 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari in scadenza il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Viene prevista la proroga per la rideterminazione del costo fiscale delle Partecipazioni non quotate, estendendo il suo ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati. Inoltre, è stata prorogata anche la rivalutazione dei Terreni (agricoli e edificabili).

Per il 2023, quindi, sarà consentito a Persone fisiche, Società semplici ed Enti non commerciali di rivalutare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni posseduti alla data del 1° Gennaio 2023, al di fuori del regime d’impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze conseguite, allorché le partecipazioni o i terreni vengano ceduti a titolo oneroso.

Per rideterminare il valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni, occorrerà che, entro il 15 Novembre 2023, un professionista abilitato (Dottore commercialista, Ingegnere, Geometra, ecc.) rediga e asseveri la Perizia di stima della partecipazione o del terreno.

La rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni per l’anno 2023 prevede l’applicazione dell’Imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

L’imposta sostitutiva del 16% deve essere versata:

  • per l’intero ammontare, entro il 15 Novembre 2023;
  • oppure, in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo scadenti, rispettivamente, il 15.11.2023, il 15.11.2024 e il 15.11.2025; le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 15.11.2023.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 15.11.2023, del totale dell’imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

Torino 12 Gennaio 2023