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Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Non è chiaro quale sia l’utilità economica da prendere in considerazione.

Chiarita la qualificazione degli investimenti per campagne informative.

Il DLgs. correttivo Omnibus lascia indenne la norma transitoria, che deroga alla derivazione rafforzata.

Considerata l’IVA a credito derivante dalle fatture di acquisto.

Il principio è stato ribadito per i concessionari di servizi pubblici che si accollano i debiti degli enti locali.

Necessario preservare l’immediatezza e l’attualità del rapporto tra la composizione negoziata e lo strumento liquidatorio.

Proseguono i conguagli 730 e trova applicazione la trattenuta per coloro che non hanno comunicato i redditi 2022.

Il principio contabile sottoposto a consultazione intende ridurre gli oneri amministrativi.

La ruralità sussiste anche se l’impianto fotovoltaico è utilizzato in leasing dall’imprenditore agricolo.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.