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Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Il problema non si pone per i termini di prescrizione, potendo essere interrotti.

L’effetto è conseguente alla modifica delle cause di decadenza operata dal correttivo Omnibus.

Per il Consiglio di Stato, quando è stata accertata l’esigenza difensiva non può opporsi la semplice terzietà del soggetto cui i documenti si riferiscono.

Secondo la C.G.T. I Milano, in presenza di tutti i requisiti sostanziali non si perde il beneficio.

Non è sufficiente il parametro della “consistente verosimiglianza”.

Per la Corte d’Appello di Napoli il differimento dell’onorario all’omologa non intacca la terzietà.

L’attività svolta nelle forme di una società ordinaria configurerebbe attività d’impresa incompatibile.

La funzionalità riguarderà inizialmente la Gestione separata e in seguito verrà estesa a tutte le gestioni dell’Istituto.

Le sedi INAIL stanno ultimando varie operazioni preliminari al rinnovo dell’assicurazione prevista dalla L. 493/1999.

In caso di doppia residenza fiscale si devono sempre applicare le tie-breaker rules.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.