Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La possibilità va esercitata in conformità al principio di correttezza e buona fede e in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale dell’uso aziendale.

Il beneficio può essere fatto valere dalle società italiane con partecipazioni almeno pari al 25%.

Anche in caso di sospensione del teleriscaldamento, il condomino può utilizzare fonti alternative per riscaldare la propria abitazione.

In questo ambito non si applica il principio delle Sezioni Unite sulla confisca nel concorso di persone nel reato.

Le imprese indicate negli elenchi “no click day” sono già ammesse e devono caricare la documentazione entro il 14 luglio prossimo.

La problematica si intreccia con la sospensione degli 85 giorni.

I provvedimenti di variazione producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica.

Da CNDCEC e FNC esemplificazioni pratiche per la formulazione del giudizio del revisore e per le osservazioni dei sindaci.

Le quote di stipendio pignorate incidono sul reddito disponibile.

La norma del DL “Cura Italia” si limita a escludere l’imputabilità dell’inadempimento.

Per il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti sarebbe obbligatoria.

Il DM 16 giugno 2025 ha definito i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare il nuovo modello di comunicazione.

Svista da correggere in occasione di uno dei prossimi aggiornamenti al modello.

Slittano al 21 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari in scadenza il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.