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Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La L. 199/2025 ha chiarito che le attività didattiche sono non commerciali se il corrispettivo medio è inferiore al costo medio per studente.

Rimane il dubbio sulla possibilità di scomputare i contributi in sede di ritenute periodiche.

I documenti acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e il PVC sono in linea di principio utilizzabili nel processo penale come documenti ex art. 234 c.p.p..

Introdotta la sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” per le misure di riduzione del cuneo fiscale.

In via di consolidamento una tendenza operativa finalizzata a disconoscere i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di sconto.

Arriva la conferma dalla DRE Lombardia in risposta alla consulenza giuridica presentata dall’ODCEC di Cremona.

L’opzione può essere esercitata anche attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini della dichiarazione tardiva.

La disciplina favorisce la fuoriuscita degli immobili dal patrimonio dell’impresa individuale.

Nel modello è stato modificato anche il prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione.

Rischio di qualificazione quali enti commerciali in caso di prevalenza di proventi aventi natura commerciale.

Adottato il decreto con cui sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo istituito con la legge di bilancio 2025.

Con il DLgs. 213/2025 vengono introdotte alcune modifiche al DLgs. 81/2008.

L’innalzamento del limite del reddito IRPEF posseduto per poter accedere alla misura amplia il bacino di lavoratori che possono fruirne.

L’esenzione per i trasferimenti d’azienda o di partecipazioni presenta criticità quando applicata al trust.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.