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Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Da rispettare una soglia di consumo pari a 480 metri cubi annui per singolo contratto.

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU e nel quadro RS, utilizzando gli specifici codici.

Può verificarsi nel caso di impiego non regolare dei prodotti oppure di svincolo irregolare.

La Cassazione ritiene sia un credito compensato in assenza dei limiti vigenti.

Infondata la sentenza della Corte di Giustizia di Bergamo che applica il criterio del realizzo a valore normale.

Il datore decide sulla presenza dei rappresentanti dei lavoratori nell’organo di governo aziendale.

Sollevato un dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 146 del DPR 115/2002 nella parte in cui non prevede l’estensione al liquidatore.

Il divieto di azioni esecutive o cautelari non preclude l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.

L’accesso all’incentivo del DL 62/2026 è subordinato al rispetto di diverse condizioni.

Il nuovo IFRS 20 richiede di fornire informativa su proventi, oneri, attività e passività regolamentari.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.