Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La Cassazione ripercorre i tratti peculiari della disciplina.

Se il giudice delegato opera in surroga del comitato dei creditori non esercita un potere giurisdizionale.

Dopo la vendita in sede esecutiva, a contratto di locazione già cessato, l’ex conduttore potrà rivalersi solo sul locatore originario.

L’importo riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo che può essere fruito nelle denunce contributive.

Il DL 62/2026 introduce nuove disposizioni con finalità di monitoraggio e controllo delle intese di prossimità.

L’INPS fornisce interpretazioni in merito al perimetro di tali norme, a cui la legge 67/88 fa un rinvio generico.

Arriva la prima pronuncia di merito, secondo cui il termine decorre dall’entrata in vigore della modifica.

Il Comune può recuperare la maggiore IMU determinata sulla base della rendita rettificata, purché si tratti di anni ancora accertabili.

La tesi contraria dell’Agenzia va rivista alla luce del “nuovo” art. 177 comma 2 del TUIR.

La decisione del Consiglio dell’Ue ha effetto dal 1° luglio per assicurare l’applicazione ininterrotta della misura.

Si propone assoggettamento a IVA per opzione, riforma della detrazione e impulso al Gruppo IVA.

Dal 21 luglio al 20 agosto si applica la maggiorazione dello 0,8%.

L’Agenzia delle Entrate apre un fronte che può valere anche per il Conto Termico 3.0 se non si distingue tra incentivi sul costo e incentivi sul prezzo.

Considerate le modifiche proposte dal correttivo, è incerta la gestione dei differenziali sui crediti d’imposta già acquistati dai professionisti.

Il Tribunale Ue ha esaminato la disciplina per i test di bruciatori nel diritto unionale.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.