Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha illustrato le principali misure in materia di sicurezza introdotte dalla legge sulle PMI.

Le ordinanze della Cassazione nn. 6614 e 6616 saranno decisive per gli operatori del settore, che vi dovranno prestare molta attenzione.

Altra informativa rilevante riguarda la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante e incertezze sulla continuità.

È stato adottato l’Avviso che definisce termini, modalità e requisiti per la presentazione delle istanze.

Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali rilevano in base alle risultanze contabili.

Tale indennità spetta a prescindere dalla dimostrazione dell’ingiustificatezza del licenziamento.

Se le condotte illecite non costituiscono atti tipici del commercialista l’inibizione temporanea non è idonea a ridurre il pericolo di recidiva.

Iter amministrativo da avviare in tempi brevi per consentire l’istruttoria degli Uffici.

L’invalidità dell’elezione di domicilio non travolge la regolarità della notifica.

Lacuna colmata nel modello REDDITI PF 2026; imponibile fiscale e previdenziale non coincidono.

Nel modello dichiarativo richiesta la compilazione del rigo VF34 campo 2.

L’utilizzo di un ufficio di esportazione o reimportazione diverso da quello autorizzato osta all’esenzione daziaria garantita dal regime.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079” per utilizzare il credito comunicato dal GSE.

Riduzione di 70 giorni in primo grado e 175 in appello. Nel 2025 definite oltre 223 mila controversie.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.