Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Richiesta l’annotazione del documento trasmesso al SdI nel solo registro degli acquisti.

L’Agenzia ha chiarito che l’agevolazione non si estende all’intero ramo d’azienda che include l’immobile.

Le annotazioni contabili nel bilancio di società di capitali hanno il valore di presunzione iuris tantum.

Per i compiti istituzionali occorre invece che l’immobile sia utilizzato direttamente dall’ente pubblico.

Esclusa la possibilità di presentare una dichiarazione IVA integrativa.

Occorre considerare l’ammontare complessivo di tutti i costi riferibili alle operazioni.

La verifica della regolarità della procedura è a garanzia del consenso dei creditori.

Possibile la presenza di un segretario scelto dall’esperto.

La gestione operativa delle pratiche di iscrizione, rinnovo e cancellazione compete al singolo Tribunale.

Se il rapporto previdenziale di piccola colonia prosegue nell’anno successivo va presentata la domanda di prosecuzione entro il 30 gennaio.

Quando il datore di lavoro decide di recedere basandosi solo sul giudizio del medico competente si applica la responsabilità per fatto degli ausiliari.

Il prolungamento previsto in sede di conversione del DL 200/2025 riguarda solo il bonus giovani, il bonus donne e il bonus ZES unica.

Calo diffuso dovuto allo switch tra azionario e obbligazionario; le conseguenze potrebbero essere diverse in caso di conflitto prolungato.

L’azione deve coinvolgere entrambi anche se il debitore è uno solo, poiché l’inefficacia colpisce l’intero bene.

Lecito chiedersi se per le caratteristiche della partecipazione ricevuta si deve procedere secondo il criterio di proporzionalità o di prevalenza.

La Legge di Bilancio per il 2023 (Legge 197/2022) ha apportato rilevanti novità al regime forfetario. 

Viene previsto:

  • L’incremento da 65.000,00 a 85.000,00 Euro del limite di ricavi e compensi per l’accesso e la permanenza nel medesimo;
  • La fuoriuscita automatica e immediata dal citato regime nel caso in cui, in corso d’anno, i ricavi o i compensi percepiti superino il limite di 100.000,00 Euro.

Le modifiche sono in vigore a decorrere dal 1° Gennaio 2023.

Il limite di 85.000 Euro si calcola sulla base dei ricavi e dei compensi relativi all’anno precedente, as­sunti applicando lo stesso criterio di computo (competenza o cassa) previsto dal regime fiscale e contabile applicato in quel periodo d’imposta. Pertanto, per accertare l’appli­cabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:

  • considerare il nuovo valore di 85.000,00 Euro, da verificare con riferimento al 2022;
  • computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Ad esempio, il professionista che ha percepito entro il 31.12.2022 compensi per un ammontare complessivo di 75.000,00 Euro può applicare il regime forfetario nel 2023 poiché i compensi, anche se superiori al limite di 65.000,00 Euro, sono inferiori alla nuova soglia in vigore dal 2023.

Se, nel corso dell’anno, i ricavi o i compensi superano la soglia di 100.000,00 Euro:

  • ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie (ricavi – costi) con applicazione di IRPEF e relative addizionali;
  • ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.