Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

Feed Eutekne.info

La Cassazione ripercorre i tratti peculiari della disciplina.

Se il giudice delegato opera in surroga del comitato dei creditori non esercita un potere giurisdizionale.

Dopo la vendita in sede esecutiva, a contratto di locazione già cessato, l’ex conduttore potrà rivalersi solo sul locatore originario.

L’importo riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo che può essere fruito nelle denunce contributive.

Il DL 62/2026 introduce nuove disposizioni con finalità di monitoraggio e controllo delle intese di prossimità.

L’INPS fornisce interpretazioni in merito al perimetro di tali norme, a cui la legge 67/88 fa un rinvio generico.

Arriva la prima pronuncia di merito, secondo cui il termine decorre dall’entrata in vigore della modifica.

Il Comune può recuperare la maggiore IMU determinata sulla base della rendita rettificata, purché si tratti di anni ancora accertabili.

La tesi contraria dell’Agenzia va rivista alla luce del “nuovo” art. 177 comma 2 del TUIR.

La decisione del Consiglio dell’Ue ha effetto dal 1° luglio per assicurare l’applicazione ininterrotta della misura.

Si propone assoggettamento a IVA per opzione, riforma della detrazione e impulso al Gruppo IVA.

Dal 21 luglio al 20 agosto si applica la maggiorazione dello 0,8%.

L’Agenzia delle Entrate apre un fronte che può valere anche per il Conto Termico 3.0 se non si distingue tra incentivi sul costo e incentivi sul prezzo.

Considerate le modifiche proposte dal correttivo, è incerta la gestione dei differenziali sui crediti d’imposta già acquistati dai professionisti.

Il Tribunale Ue ha esaminato la disciplina per i test di bruciatori nel diritto unionale.

Gli Imprenditori individuali in regime forfetario possono richiedere una riduzione del 35% della contribuzione INPS normalmente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente.

Naturalmente, aderendo a tale agevolazione contributiva verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con il rischio, se si scende sotto l’importo minimale (€. 4.284,98 per i commercianti), di non coprire l’intera annualità.  L’adesione alla riduzione contributiva va quindi valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Per aderire all’agevolazione è necessario compilare – entro il prossimo 28 Febbraio - l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023 se non sia prodotta espressa rinuncia.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2023, gestita in regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale.

Anche la revoca del regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di Febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. L’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Torino, 14 Febbraio 2023