Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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Da rispettare una soglia di consumo pari a 480 metri cubi annui per singolo contratto.

Il credito d’imposta va indicato nel quadro RU e nel quadro RS, utilizzando gli specifici codici.

Può verificarsi nel caso di impiego non regolare dei prodotti oppure di svincolo irregolare.

La Cassazione ritiene sia un credito compensato in assenza dei limiti vigenti.

Infondata la sentenza della Corte di Giustizia di Bergamo che applica il criterio del realizzo a valore normale.

Il datore decide sulla presenza dei rappresentanti dei lavoratori nell’organo di governo aziendale.

Sollevato un dubbio di legittimità costituzionale sull’art. 146 del DPR 115/2002 nella parte in cui non prevede l’estensione al liquidatore.

Il divieto di azioni esecutive o cautelari non preclude l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella.

L’accesso all’incentivo del DL 62/2026 è subordinato al rispetto di diverse condizioni.

Il nuovo IFRS 20 richiede di fornire informativa su proventi, oneri, attività e passività regolamentari.

Gli Imprenditori individuali in regime forfetario possono richiedere una riduzione del 35% della contribuzione INPS normalmente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente.

Naturalmente, aderendo a tale agevolazione contributiva verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con il rischio, se si scende sotto l’importo minimale (€. 4.284,98 per i commercianti), di non coprire l’intera annualità.  L’adesione alla riduzione contributiva va quindi valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Per aderire all’agevolazione è necessario compilare – entro il prossimo 28 Febbraio - l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023 se non sia prodotta espressa rinuncia.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2023, gestita in regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale.

Anche la revoca del regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di Febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. L’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Torino, 14 Febbraio 2023