Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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L’Ispettorato nazionale del Lavoro ha illustrato le principali misure in materia di sicurezza introdotte dalla legge sulle PMI.

Le ordinanze della Cassazione nn. 6614 e 6616 saranno decisive per gli operatori del settore, che vi dovranno prestare molta attenzione.

Altra informativa rilevante riguarda la deroga prevista per i titoli iscritti nell’attivo circolante e incertezze sulla continuità.

È stato adottato l’Avviso che definisce termini, modalità e requisiti per la presentazione delle istanze.

Le plusvalenze e le minusvalenze relative a beni strumentali rilevano in base alle risultanze contabili.

Tale indennità spetta a prescindere dalla dimostrazione dell’ingiustificatezza del licenziamento.

Se le condotte illecite non costituiscono atti tipici del commercialista l’inibizione temporanea non è idonea a ridurre il pericolo di recidiva.

Iter amministrativo da avviare in tempi brevi per consentire l’istruttoria degli Uffici.

L’invalidità dell’elezione di domicilio non travolge la regolarità della notifica.

Lacuna colmata nel modello REDDITI PF 2026; imponibile fiscale e previdenziale non coincidono.

Nel modello dichiarativo richiesta la compilazione del rigo VF34 campo 2.

L’utilizzo di un ufficio di esportazione o reimportazione diverso da quello autorizzato osta all’esenzione daziaria garantita dal regime.

L’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo “7079” per utilizzare il credito comunicato dal GSE.

Riduzione di 70 giorni in primo grado e 175 in appello. Nel 2025 definite oltre 223 mila controversie.

Gli Imprenditori individuali in regime forfetario possono richiedere una riduzione del 35% della contribuzione INPS normalmente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente.

Naturalmente, aderendo a tale agevolazione contributiva verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con il rischio, se si scende sotto l’importo minimale (€. 4.284,98 per i commercianti), di non coprire l’intera annualità.  L’adesione alla riduzione contributiva va quindi valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Per aderire all’agevolazione è necessario compilare – entro il prossimo 28 Febbraio - l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023 se non sia prodotta espressa rinuncia.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2023, gestita in regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale.

Anche la revoca del regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di Febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. L’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Torino, 14 Febbraio 2023