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Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La L. 199/2025 ha chiarito che le attività didattiche sono non commerciali se il corrispettivo medio è inferiore al costo medio per studente.

Rimane il dubbio sulla possibilità di scomputare i contributi in sede di ritenute periodiche.

I documenti acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e il PVC sono in linea di principio utilizzabili nel processo penale come documenti ex art. 234 c.p.p..

Introdotta la sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” per le misure di riduzione del cuneo fiscale.

In via di consolidamento una tendenza operativa finalizzata a disconoscere i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di sconto.

Arriva la conferma dalla DRE Lombardia in risposta alla consulenza giuridica presentata dall’ODCEC di Cremona.

L’opzione può essere esercitata anche attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini della dichiarazione tardiva.

La disciplina favorisce la fuoriuscita degli immobili dal patrimonio dell’impresa individuale.

Nel modello è stato modificato anche il prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione.

Rischio di qualificazione quali enti commerciali in caso di prevalenza di proventi aventi natura commerciale.

Adottato il decreto con cui sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo istituito con la legge di bilancio 2025.

Con il DLgs. 213/2025 vengono introdotte alcune modifiche al DLgs. 81/2008.

L’innalzamento del limite del reddito IRPEF posseduto per poter accedere alla misura amplia il bacino di lavoratori che possono fruirne.

L’esenzione per i trasferimenti d’azienda o di partecipazioni presenta criticità quando applicata al trust.

Gli Imprenditori individuali in regime forfetario possono richiedere una riduzione del 35% della contribuzione INPS normalmente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente.

Naturalmente, aderendo a tale agevolazione contributiva verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con il rischio, se si scende sotto l’importo minimale (€. 4.284,98 per i commercianti), di non coprire l’intera annualità.  L’adesione alla riduzione contributiva va quindi valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Per aderire all’agevolazione è necessario compilare – entro il prossimo 28 Febbraio - l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023 se non sia prodotta espressa rinuncia.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2023, gestita in regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale.

Anche la revoca del regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di Febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. L’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Torino, 14 Febbraio 2023