Avvisi

Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La possibilità va esercitata in conformità al principio di correttezza e buona fede e in coerenza con le caratteristiche di fonte sociale dell’uso aziendale.

Il beneficio può essere fatto valere dalle società italiane con partecipazioni almeno pari al 25%.

Anche in caso di sospensione del teleriscaldamento, il condomino può utilizzare fonti alternative per riscaldare la propria abitazione.

In questo ambito non si applica il principio delle Sezioni Unite sulla confisca nel concorso di persone nel reato.

Le imprese indicate negli elenchi “no click day” sono già ammesse e devono caricare la documentazione entro il 14 luglio prossimo.

La problematica si intreccia con la sospensione degli 85 giorni.

I provvedimenti di variazione producono i loro effetti dal periodo di paga in corso alla data della loro notifica.

Da CNDCEC e FNC esemplificazioni pratiche per la formulazione del giudizio del revisore e per le osservazioni dei sindaci.

Le quote di stipendio pignorate incidono sul reddito disponibile.

La norma del DL “Cura Italia” si limita a escludere l’imputabilità dell’inadempimento.

Per il documento del Consiglio nazionale e della Fondazione nazionale dei commercialisti sarebbe obbligatoria.

Il DM 16 giugno 2025 ha definito i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare il nuovo modello di comunicazione.

Svista da correggere in occasione di uno dei prossimi aggiornamenti al modello.

Slittano al 21 luglio i versamenti per contribuenti ISA e forfetari in scadenza il 30 giugno 2025, risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Gli Imprenditori individuali in regime forfetario possono richiedere una riduzione del 35% della contribuzione INPS normalmente dovuta alle Gestioni degli artigiani e dei commercianti sul reddito minimale e su quello eccedente.

Naturalmente, aderendo a tale agevolazione contributiva verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato, con il rischio, se si scende sotto l’importo minimale (€. 4.284,98 per i commercianti), di non coprire l’intera annualità.  L’adesione alla riduzione contributiva va quindi valutata con attenzione per gli effetti sfavorevoli che potrebbe determinare ai fini della maturazione dei requisiti e della misura del futuro trattamento pensionistico.

Per aderire all’agevolazione è necessario compilare – entro il prossimo 28 Febbraio - l’apposito modello accessibile tramite il Cassetto previdenziale nell’area riservata del sito dell’INPS.

Per i soggetti che hanno già aderito all’agevolazione contributiva nel 2022, invece, la stessa si applica automaticamente anche nel 2023 se non sia prodotta espressa rinuncia.

I soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa nel 2023, gestita in regime forfetario, devono comunicare la scelta dell’agevolazione con la massima tempestività, in modo da consentire all’Istituto la predisposizione della tariffazione annuale.

Anche la revoca del regime contributivo agevolato va trasmessa all’INPS entro il mese di Febbraio dell’anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario. L’abbandono dell’agevolazione ha carattere definitivo e preclude ogni ulteriore possibilità di accesso al beneficio.

Torino, 14 Febbraio 2023