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Si ricorda che è il termine ultimo per l’invio della documentazione relativa al...

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La L. 199/2025 ha chiarito che le attività didattiche sono non commerciali se il corrispettivo medio è inferiore al costo medio per studente.

Rimane il dubbio sulla possibilità di scomputare i contributi in sede di ritenute periodiche.

I documenti acquisiti dall’Amministrazione finanziaria e il PVC sono in linea di principio utilizzabili nel processo penale come documenti ex art. 234 c.p.p..

Introdotta la sezione “Somma che non concorre alla formazione del reddito” per le misure di riduzione del cuneo fiscale.

In via di consolidamento una tendenza operativa finalizzata a disconoscere i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni delle opzioni di sconto.

Arriva la conferma dalla DRE Lombardia in risposta alla consulenza giuridica presentata dall’ODCEC di Cremona.

L’opzione può essere esercitata anche attraverso una dichiarazione rettificativa presentata entro i termini della dichiarazione tardiva.

La disciplina favorisce la fuoriuscita degli immobili dal patrimonio dell’impresa individuale.

Nel modello è stato modificato anche il prospetto per il calcolo della rettifica della detrazione.

Rischio di qualificazione quali enti commerciali in caso di prevalenza di proventi aventi natura commerciale.

Adottato il decreto con cui sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo istituito con la legge di bilancio 2025.

Con il DLgs. 213/2025 vengono introdotte alcune modifiche al DLgs. 81/2008.

L’innalzamento del limite del reddito IRPEF posseduto per poter accedere alla misura amplia il bacino di lavoratori che possono fruirne.

L’esenzione per i trasferimenti d’azienda o di partecipazioni presenta criticità quando applicata al trust.

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese.  A decorrere dal 2023, detto regime è adottato naturalmente qualora i ricavi, di cui agli Artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

  • 500.000 Euro, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché i precedenti 400.000 Euro);
  • 800.000 Euro, per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché i precedenti 700.000 Euro).

Per individuare il regime contabile naturale per l'anno 2023, le imprese devono verificare se, nel precedente anno 2022, è stato o meno superato il limite di 500.000 o 800.000 euro di ricavi. Soltanto se in tale anno hanno percepito (o conseguito) ricavi di ammontare non superiore a tali nuove soglie possono beneficiare del regime contabile semplificato.

12 Gennaio 2023